(massima n. 1)
In caso di contestazione dello ius postulandi per mancanza di iscrizione all'albo dei difensori abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, grava sul difensore interessato l'onere di allegare il contrario, producendo certificazione da cui risulti tale potere ai sensi dell'art. 372, secondo comma, c.p.c., oppure allegandolo in una memoria difensiva ai sensi dell'art. 378 dello stesso codice. Il difensore privo dello ius postulandi, destinatario unico della procura alle liti, non ha il potere di certificare l'autenticitā della firma del mandante, ed č irrilevante che l'autenticitā della sottoscrizione sia certificata da altro legale cui non sia stata conferita la procura.