(massima n. 1)
L'affidamento dell'ufficio della difesa innanzi alla Cassazione a difensore non abilitato al patrocinio speciale non rappresenta quando a tale nomina si accompagni quella di altro difensore iscritto all'apposito albo circostanza di per sé idonea ad escludere che l'incarico sia riferito specificamente al giudizio di legittimitą, ma costituisce mera irregolaritą ininfluente al fine suddetto, che non gioca nell'economia dell'atto stesso efficacia alcuna, dovendo ritenersi giuridicamente inesistente.