(massima n. 1)
Č inammissibile il ricorso per cassazione quando la firma della parte nella procura speciale a margine o in calce all'atto sia certificata autografa da difensore non iscritto nell'apposito albo degli abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, atteso che il potere di effettuare la suddetta certificazione presuppone l'esistenza dello ius postulandi e che l'invaliditā della certificazione stessa implica la divergenza dell'atto di impugnazione dal modello legale di cui all'art. 365 c.p.c., per difetto del requisito essenziale del mandato avente data certa anteriore all'atto, a nulla rilevando che il ricorso sia stato sottoscritto e la procura sia stata rilasciata anche ad altro avvocato iscritto nell'albo di patrocinanti in Cassazione (circostanza, peraltro, non verificatasi, nella specie).