(massima n. 1)
Qualora la firma della parte, nella procura in calce od a margine del ricorso per cassazione, sia certificata autografa da un difensore non iscritto all'albo dei patrocinanti in cassazione, cui sia stato conferito il mandato unitamente ad altro difensore iscritto a detto albo, si verifica l'inammissibilitā del ricorso medesimo, pure se sottoscritto da quell'altro difensore, considerato che tale certificazione č affetta da invaliditā, perché il potere di effettuarla presuppone la sussistenza dello ius postulandi, e che, inoltre, l'invaliditā (o mancanza) della certificazione stessa implica divergenza dell'atto d'impugnazione dal modello legale di cui all'art. 365 c.p.c., con il difetto del requisito essenziale costituito dall'esistenza di procura certa ed anteriore alla notificazione.