(massima n. 1)
La mancata certificazione (o la certificazione) da parte di avvocato che non sia ammesso al patrocinio innanzi alla Suprema Corte dell'autografia della sottoscrizione della parte ricorrente (o di quella resistente) apposta sulla procura speciale ad litem rilasciata «in calce» o «a margine» del ricorso (o del controricorso) per Cassazione, costituisce mera irregolaritą allorché l'atto sia stato firmato anche da altro avvocato iscritto nell'albo speciale e indicato come codifensore. Tale irregolaritą, non comporta la nullitą della procura ad litem, sanabile per effetto della costituzione in giudizio del procuratore nominato, salvo che la controparte non contesti, con specifiche argomentazioni, l'autografia della firma di rilascio della procura.