(massima n. 1)
La mancata trascrizione, nella copia notificata del ricorso incidentale per cassazione, della procura speciale al difensore, scritta in calce o a margine dell'originale e priva di data, determina l'inammissibilitą di detto ricorso, quando nella copia notificata facciano difetto elementi univoci e sicuri idonei ad evidenziare l'anterioritą del conferimento del mandato rispetto alla notificazione dell'atto, a tal fine non essendo sufficiente la semplice menzione nella copia stessa del rilascio della procura, in particolare quando questa non rechi la data di sottoscrizione, né, con riguardo a ricorso incidentale proposto da un Comune, la circostanza che nella relata di notifica dell'ufficiale giudiziario, si attesti, con formula di rito, che essa č effettuata «ad istanza del Sindaco come in epigrafe rappresentato e domiciliato».