(massima n. 1)
In tema di locazione di immobili urbani, l’art. 5 della legge n. 392 del 1978, sulla «predeterminazione» della gravità dell’inadempimento al fine della risoluzione del rapporto, non è direttamente applicabile alle locazioni di immobili destinati ad uso diverso dall’abitazione; il criterio legale dettato da tale disposizione normativa può però essere tenuto in considerazione come parametro di orientamenti per valutare in concreto, a norma dell’art. 1455 c.c., se l’inadempimento del conduttore sia stato o non di scarsa importanza.