(massima n. 1)
È nulla la procura alle liti in margine o in calce del ricorso in cassazione se la firma apposta dal rappresentante della società ricorrente risulti illeggibile e nell'intestazione del ricorso o nello stesso mandato non venga specificato il nome, a meno che questo non possa essere desunto dagli atti delle precedenti fasi di merito o dai documenti che a tal fine la parte interessata può produrre nei limiti consentiti dall'art. 372 c.p.c., come nel caso in cui al firma illeggibile della procura per il ricorso in cassazione sia identica, ictu oculi, con quella rilasciata per le fasi di merito nelle quali il nome del rappresentante della società risultava specificato.