(massima n. 1)
Quando dagli atti di causa risulta possibile identificare il nome del legale rappresentante della persona giuridica che ha conferito il mandato per ricorrere per cassazione, la mancata indicazione nell'intestazione del ricorso e nella procura del nome di detto rappresentante e l'illeggibilitą della firma non comportano l'inammissibilitą del ricorso.