(massima n. 1)
Ai fini dell'ammissibilitą del ricorso per cassazione proposto da una societą non si richiede che le generalitą del legale rappresentante di questa siano indicate nella procura trascritta a margine della copia notificata al resistente, quando debba escludersi ogni incertezza circa la riferibilitą del ricorso alla societą, per essere la procura, nell'originale a margine del ricorso, sottoscritta in modo leggibile da persona indicata in altri atti del processo come il legale rappresentante della societą stessa.