(massima n. 1)
Non può ritenersi idonea la procura in calce al ricorso per cassazione — e deve quindi dichiararsi l'inammissibilità del ricorso — qualora essa sia rilasciata, in nome e per conto di una società di capitali, da soggetto che, pur qualificandosi come legale rappresentante, specifichi di essere «procuratore» della persona giuridica, come da atto notarile di cui siano indicati gli estremi ma che non sia prodotto, con la conseguente impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto, in relazione anche all'esigenza che la rappresentanza processuale non sia conferita disgiuntamente da quella sostanziale. (Nella specie la nullità della procura speciale in calce è stata ritenuta altresì sulla base della circostanza che essa risultava conferita per giudizio indicato come svolgentesi davanti ad uno specificato giudice di merito).