(massima n. 1)
La procura alle liti rilasciata nel ricorso per cassazione dal legale rappresentante di una società (o persona giuridica) è valida quando dal mandato speciale integrato dall'intestazione del ricorso risultino indicate la qualifica e la posizione nell'organizzazione societaria della persona fisica che conferisce al difensore l'incarico di rappresentare e difendere la persona giuridica. Ove però la fonte della legittimazione di tale potere sia oggetto di contestazione ad opera della controparte, è la società rappresentata ad essere onerata di fornire la prova del potere rappresentativo della persona fisica che, per la posizione che occupa nella società medesima, tale potere abbia legittimamente speso rilasciando la procura speciale; sicché, in mancanza di tempestiva contestazione della controparte, l'indicazione del potere rappresentativo derivante alla persona fisica dalla posizione occupata nella società è sufficiente ai fini della validità della procura.