(massima n. 2)
Nel caso di ricorso per Cassazione proposto da un ente pubblico, la mancata indicazione nell'intestazione del ricorso della persona fisica che ha conferito la procura, in qualitą di legale rappresentante dell'ente stesso, comporta la nullitą della procura solo quando la persona fisica del conferente non vi sia nominativamente indicata e la sottoscrizione autenticata sia illeggibile (di maniera che non sia possibile accertare la provenienza dell'atto), mentre quando non č contestata la possibilitą di un riscontro che consenta di identificare, attraverso l'esame della sottoscrizione apposta dalla parte, la persona fisica che riveste l'anzidetta qualitą, la sua mancata indicazione nominativa nel ricorso perde ogni rilievo.