(massima n. 1)
L'ammissibilità del ricorso per cassazione (così come del controricorso), proposto da una società o da un ente, non può essere contestata, sotto il profilo della mancanza di prova circa i poteri di rappresentanza della persona che ha conferito il mandato al difensore, qualora, nelle pregresse fasi di merito, la medesima persona sia stata in giudizio nella qualità di rappresentante dell'ente, senza che insorgesse alcuna questione al riguardo.