(massima n. 1)
Il requisito, posto dall'art. 83, terzo comma, c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 1 della legge 27 maggio 1997, n. 141), della materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale la procura sia stata rilasciata, e l'atto cui essa accede, non si sostanzia nella necessitā di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilitā della procura stessa al giudizio di cui trattasi; ne consegue che la procura a resistere al ricorso per cassazione, rilasciata su foglio separato recante sia la dichiarazione con la quale l'intimato conferisce al difensore il mandato a difenderlo nel giudizio di cassazione sia l'autenticazione della sottoscrizione ad opera del detto difensore, ove depositata in udienza contestualmente alla copia del ricorso notificato ad opera dello stesso difensore che intenda partecipare alla discussione, č idonea ai fini tanto della costituzione del resistente in giudizio quanto della abilitazione del di lui difensore a partecipare alla discussione.