(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso per cassazione allorché la procura, stesa in calce alla copia notificata del provvedimento impugnato, non rechi la indicazione dell'oggetto del mandato né della data in cui é stata rilasciata, e non risulti richiamata nella intestazione del ricorso se non con una generica espressione (nella specie, con la formula «in virtù di mandato in calce alla sentenza impugnata»). In tali ipotesi, infatti, la procura risulta priva non solo del necessario requisito di specialità, ma altresì di quello della incontestabile anteriorità rispetto alla notificazione del ricorso.