(massima n. 1)
Ai fini della specialità della procura, non rileva che la formula di essa non faccia specifico riferimento ad un determinato processo o ad una fase (in particolare, il giudizio di legittimità), conseguendone che qualora sia apposta in calce o a margine del ricorso, venendo a costituire un corpus inscindibile con esso ed escludendosi perciò ogni dubbio sulla volontà della parte di proporre quel mezzo d'impugnazione, la specialità è garantita dal tenore delle espressioni usate nella redazione dell'atto.