(massima n. 1)
In tema di conferimento della procura speciale per il ricorso per cassazione, benché la redazione della procura a margine dell'atto e la sottoscrizione del difensore costituiscano prova certa della provenienza dell'atto dalla parte che l'ha conferita e permettano di presumere che essa si riferisca al giudizio cui accede l'atto, nel caso in cui la medesima faccia riferimento ad una causa, ad una sentenza e ad una parte diversa da quella nei cui confronti è proposto il ricorso, la procura deve ritenersi in detta ipotesi inesistente, in quanto non riferibile al ricorso de quo e, conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, anche d'ufficio. (Nella specie, la procura rilasciata a margine del ricorso, benché conferita per il giudizio di cassazione, conteneva l'esplicita indicazione delle parti che l'avevano rilasciata, della sentenza impugnata e delle controparti non coincidenti con quelle a cui lo stesso ricorso era riferibile).