(massima n. 1)
La procura per il ricorso per cassazione ha, ex art. 365 c.p.c., carattere necessariamente speciale, dovendo riguardare il particolare giudizio di legittimità sulla base di una specifica valutazione della sentenza da impugnare, per cui tale procura è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata ; nè può ritenersi sufficiente, con riguardo alle controversie soggette al rito del lavoro, la mera lettura in udienza, in epoca anteriore al rilascio della procura, del dispositivo della sentenza, dovendosi ritenere la previsione di cui all'art. 433 c.p.c. in base al quale può essere proposto l'appello contro le sentenze di primo grado ove l'esecuzione sia iniziata prima della notificazione della sentenza norma eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica (nella specie, la S.C., nel dichiarare inammissibile il ricorso incidentale in applicazione del principio su enunciato, ha ulteriormente rilevato che il testo della procura la cui validità era temporalmente circoscritta era assolutamente generico in quanto riferito ad ogni possibile controversia ).