(massima n. 2)
La mancata certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della firma del ricorrente, apposta sulla procura speciale in calce o a margine del ricorso per cassazione (e quindi a maggior ragione l'analoga omissione riguardante — come nella specie — la copia notificata) costituisce una mera irregolarità, che non comporta la nullità del mandato ad litem, poiché tale nullità non è comminata dalla legge né la predetta formalità incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto — individuabile nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato —, salvo che la controparte non contesti, con valide e specifiche ragioni e prove, l'autografia della firma non autenticata.