(massima n. 1)
L'avvocato, cui il Consiglio nazionale forense — con decisione che è immediatamente esecutiva (salva la sospensione ad opera delle Sezioni Unite della Corte di cassazione) — abbia inflitto una sanzione disciplinare che lo priva, definitivamente o temporaneamente, dell'esercizio della professione forense non può sottoscrivere (personalmente) il ricorso per cassazione contro la decisione anzidetta conseguendone in caso contrario l'inammissibilità di tale impugnazione.