(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui l'Avvocatura dello Stato si avvalga dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti relativi ad affari contenziosi, la sottoscrizione della copia fotoriprodotta da parte di un procuratore dello Stato, anziché di un avvocato (come prescritto dall'art. 7 della legge n. 664 del 1986), costituisce una mera irregolaritą amministrativa (non una nullitą), che non rende inammissibile il ricorso per cassazione.