(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione č validamente sottoscritto anche da uno soltanto dei due o pił difensori muniti di procura, quando il ministero difensivo sia loro affidato dalla parte senza l'espressa volontą di esigere l'espletamento congiunto dell'incarico, atteso che, ai sensi dell'art. 1716 c.c., in caso di coesistenza di pił mandati con lo stesso oggetto, ciascun mandatario č abilitato al compimento dell'atto se la delega non richieda l'azione congiunta. Qualora il mandato sia stato conferito, invece, congiuntamente a due (o pił difensori ) ed uno di essi non sia iscritto all'albo speciale, la sola sottoscrizione dell'avvocato cassazionista č idonea a rendere egualmente ammissibile il ricorso, sia alla luce del principio di conservazione dell'atto per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c. (avendo comunque l'atto, sottoscritto da difensore cassazionista, raggiunto il suo scopo di introdurre ritualmente il giudizio di cassazione ), sia inquadrando l'attivitą del difensore nel paradigma del mandato con rappresentanza, con applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 1711 c.c.