(massima n. 1)
L'acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., è affidata all'apprezzamento discrezionale del giudice dell'impugnazione, con la conseguenza che l'omessa acquisizione non determina l'improcedibilità dell'appello e può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui si adduca che il giudice di appello avrebbe potuto e dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi idonei a suffragare una diversa conclusione su uno o più punti controversi della causa.