(massima n. 1)
L'acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., è affidata all'apprezzamento discrezionale del giudice dell'impugnazione, con la conseguenza che l'omessa acquisizione, cui non consegue un vizio del procedimento di secondo grado né della relativa sentenza, può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione solo ove si adduca che il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili aliunde e specificamente indicati dalla parte interessata. Tuttavia, ove, come nella specie, l'acquisizione consenta di verificare l'apposizione, a margine del ricorso introduttivo, della procura conferita per tutti i gradi di giudizio, i giudici d'appello devono disporre l'acquisizione del fascicolo di primo grado, non potendo la mancanza di procura nella copia autentica di tale ricorso, presente nel fascicolo di parte dell'appellante, escludere l'esistenza della medesima procura nell'originale dell'atto inserito nel fascicolo di primo grado. Né la nullità potrebbe conseguire alla mancata produzione di una copia della procura, non sussistendo un tale onere in capo all'appellante e potendo, d'altra parte, configurarsi la nullità dell'appello solo in presenza delle omissioni tassativamente previste dall'art. 164 c.p.c., applicabile in forza del rinvio operato dall'art. 359 dello stesso codice.