(massima n. 1)
Qualora il fascicolo dell'appellante regolarmente presentato e poi ritirato non venga restituito entro il termine, non perentorio, prescritto (artt. 169 c.p.c. e 111 disp. att. c.p.c.), il giudice di secondo grado deve decidere sul gravame in base agli atti legittimamente a sua disposizione, tra i quali sono da includere quelli contenuti nel fascicolo dell'appellante tardivamente restituito, se la controparte non abbia sollevato al riguardo alcuna eccezione ed il giudice stesso abbia ritenuto di autorizzare il deposito tardivo.