(massima n. 1)
Ai fini dell'osservanza del termine di costituzione in appello da parte dell'appellante, per Ģgiorno della notificazioneģ ai sensi degli artt. 165 e 347 c.p.c., s'intende quello in cui si realizza non l'effetto, anticipato e provvisorio, a vantaggio del notificante, ma il perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, procedimento che resta ancorato al momento in cui l'atto č ricevuto dal destinatario medesimo o perviene nella sua sfera di conoscibilitā.