(massima n. 1)
La costituzione in giudizio dell'appellante mediante deposito in cancelleria della nota d'iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente, tuttavia, la copia, anzichč l'originale, dell'atto d'impugnazione notificato alla controparte, costituisce mera irregolaritą rispetto alla modalitą stabilita dalla legge, non arrecando nessuna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta; pertanto, č da escludere che detta irregolaritą possa comportare l'improcedibilitą del gravame, non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi di mancata tempestiva costituzione dell'appellante, previste tassativamente, quali cause d'improcedibilitą, dall'art. 348 c.p.c., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990.