(massima n. 1)
In caso di pluralitā di appellati, č costituito tempestivamente in giudizio l'appellante cha abbia depositato in cancelleria - nei dieci giorni dalla prima notifica (art. 165, primo comma, c.p.c.) - copia dell'atto di impugnazione notificato ad almeno una delle controparti, purché provveda al deposito dell'originale dell'atto di appello, con tutte le notifiche, entro la prima udienza di comparizione delle parti, in quanto il deposito di tale atto entro i dieci giorni dall'ultima notificazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 165 c.p.c., non interferisce con la costituzione dell'appellante, ormai integrata, ma assume la funzione di adempimento necessario per escludere che i suoi effetti si risolvano, con la conseguenza che il mancato rispetto del termine da ultimo indicato non determina l'improcedibilitā dell'appello ma costituisce una mera irregolaritā, che non arreca alcuna lesione sostanziale ai diritti della controparte.