(massima n. 1)
Qualora venga notificato un atto di appello durante la sospensione feriale dei termini processuali (ovvero tra il 1° agosto ed il 15 settembre), il termine per la costituzione dell'appellante di cui all'art. 347 c.p.c. č anch'esso soggetto alla sospensione, ed inizia a decorrere dal 16 settembre dell'anno solare.