(massima n. 1)
In caso di contratti agrari in cui sia parte una famiglia coltivatrice, la quale ha la struttura della società semplice, la domanda giudiziale relativa a rapporti che rientrano nell'oggetto sociale può essere proposta nei confronti di ciascuno dei componenti del gruppo, senza necessità che il contraddittorio sia integrato nei confronti degli altri. Pertanto, la sentenza che dichiari cessato il diritto di godimento del fondo sorto dal contratto d'affitto è validamente pronunciata in contraddittorio anche di uno solo dei componenti del gruppo, ed è efficace nei confronti di tutti, senza che il componente non citato, né intervenuto, in primo grado sia legittimato, alla stregua degli artt. 344 e 404 c.p.c., alla opposizione di terzo ordinaria, e, quindi, all'intervento in appello, non trovandosi costui in una posizione diversa ed autonoma rispetto a quella della parte convenuta, né in quella di litisconsorte necessario pretermesso.