(massima n. 1)
Nei casi di intervento in appello, a norma dell'art. 344 c.p.c., da parte di chi prospetti che la situazione giuridica accertata o costituita dalla sentenza di primo grado possa pregiudicare un proprio autonomo diritto, legittimazione e merito si confondono, in quanto la prima discende dall'effettiva titolaritą del diritto incompatibile vantato ed il secondo concerne proprio l'incompatibilitą tra quel diritto e la situazione giuridica accertata o costituita. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale, in relazione a giudizio di appello avverso sentenza pronunciata su domanda ex art. 2932 c.c., aveva escluso la legittimazione ad intervenire di un terzo subentrato nei diritti nascenti da un precedente preliminare di vendita in capo al promittente compratore, in conseguenza dell'esercizio della facoltą di nomina riconosciuta a quest'ultimo, sul presupposto della non perfetta identitą dell'immobile oggetto dei due contratti).