(massima n. 1)
L'inammissibilitą dell'appello, in ragione del deposito del relativo atto oltre il termine annuale di decadenza previsto dall'art. 327, primo comma, c.p.c. ("ratione temporis" vigente), č rilevabile in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche in sede di legittimitą; tuttavia, la parte che lamenti il mancato rilievo della tardivitą, sollecitando il giudice di legittimitą a provvedervi nell'esercizio dei propri poteri officiosi, ha l'onere di indicare gli elementi di fatto al cui riguardo richiede la verifica. (Nella specie, il ricorso č stato rigettato, essendosi la parte limitata ad affermare come, agli atti processuali, non risultasse provata la tempestivitą dell'appello, sollecitando, quindi, la Corte a ripercorrere in modo esplorativo l'intero sviluppo della attivitą procedimentale).