(massima n. 1)
Nella citazione in appello di una persona giuridica, tanto l'inesatta ed incompleta indicazione della sua denominazione, quanto l'errata o l'omessa individuazione del legale rappresentante di essa incidono sulla validità dell'atto soltanto ove le stesse si traducano nell'assoluta incertezza della sua indicazione, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito, il quale può escludere la nullità dell'appello nel caso in cui ritenga di poter individuare la persona giuridica appellata, nonostante l'errore di nome, attraverso gli atti processuali collegati all'atto di appello, come la notifica, l'iscrizione a ruolo o la costituzione in giudizio, la sentenza impugnata o gli altri atti del giudizio di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto dell'eccezione di nullità sollevata da una s.p.a. sul rilievo che l'atto di appello era stato notificato nei sui confronti con l'omissione dell'indicazione "Costruzioni" di seguito alla sua denominazione, avendo la Corte di merito evidenziato che non era possibile l'insorgenza di alcuna confusione di soggetti e che, in ogni caso, la costituzione della stessa appellata aveva dimostrato che l'atto aveva raggiunto il suo scopo).