(massima n. 2)
La sentenza che abbia pronunciato il divorzio ancorché comporti per la donna la perdita del cognome del marito aggiunto al proprio a seguito del matrimonio (ai sensi dell'art. 5, secondo comma, L. 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 9 della L. 6 marzo 1987, n. 74), ove non contenga alcuna statuizione in ordine all'uso del detto cognome da parte della moglie, non costituisce titolo sufficiente per ottenere l'esecuzione forzata ex art. 612 c.p.c. della relativa inibitoria nei confronti della moglie che, malgrado la sentenza di divorzio, continui ad usare il cognome del marito, essendo a tal fine necessaria un'esplicita enunciazione del divieto del relativo uso.