(massima n. 1)
Qualora una sentenza contenente la condanna del soccombente al pagamento delle spese giudiziali sia stata appellata ed il giudizio di appello, riassunto da una delle parti a seguito della mancata costituzione di entrambe, sia stato successivamente cancellato dal ruolo per inattività delle medesime, la sentenza stessa costituisce un valido titolo esecutivo ai fini del procedimento di esecuzione forzata per il pagamento delle spese giudiziarie in essa liquidate. All'ordinanza di cancellazione, infatti, consegue l'automatica estinzione del giudizio di appello ed il conseguente passaggio in giudicato della sentenza appellata, e tale estinzione può essere rilevata incidenter tantum dal giudice investito dell'opposizione a precetto con il quale il soccombente lamenti la mancanza di titolo esecutivo. Né tale dichiarazione è impedita dal fatto che, nel giudizio di appello, il collegio abbia, con apposita ordinanza, pronunziata la nullità del provvedimento di estinzione emesso dall'istruttore dopo la cancellazione della causa, in quanto detta ordinanza, limitando i suoi effetti al solo provvedimento di estinzione, non ha inciso su quello anteriore di cancellazione, ma al contrario, ha ripristinato la situazione processuale conseguente a quest'ultimo, alla quale va appunto collegata l'automatica estinzione del giudizio di appello.