(massima n. 1)
Il provvedimento con cui il giudice del gravame dispone una consulenza tecnica d'ufficio è, per sua natura, revocabile e funzionale allo svolgimento di un'attività istruttoria, e non ha un contenuto decisorio bensì meramente ordinatorio. Ne consegue che, nel caso in cui il giudizio d'appello venga successivamente dichiarato estinto per mancata riassunzione nel termine all'uopo fissato, l'ordinanza ammissiva del predetto accertamento peritale non può farsi rientrare tra i provvedimenti pronunciati nel corso del procedimento estinto, menzionati nell'art. 338 c.p.c., che modificano la sentenza impugnata, e pertanto non preclude il passaggio in giudicato di quest'ultima in conseguenza dell'estinzione del giudizio di impugnazione.