(massima n. 1)
In tema di estinzione del processo di appello, dalla quale deriva, ai sensi dell'art. 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, il termine di prescrizione dell'"actio iudicati" decorre non giā dal momento in cui č intervenuto l'evento estintivo, ma dalla declaratoria di estinzione del processo, ossia da quando si dā luogo all'effetto estintivo, in quanto il combinato disposto degli artt. 2945 c.c. e 338 c.p.c., letto alla luce del principio di ragionevolezza nonché del principio del contraddittorio, impone che il "dies a quo" debba coincidere con la pronuncia che ha reso le parti partecipi dello stesso evento.