(massima n. 1)
Nell'ipotesi di contemporanea pendenza del giudizio sul licenziamento e dell'opposizione a decreto ingiuntivo concernente l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro, il secondo giudizio non può essere sospeso ai sensi dell'art. 337 c.p.c., atteso che avendo i due distinti processi entrambi fondamento nella illegittimità del licenziamento, non ricorre l'ipotesi, disciplinata dal citato articolo, in cui l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo; né il secondo dei suddetti giudizi può essere sospeso ex art. 295 c.p.c. poiché, essendo provvisoriamente esecutiva la sentenza dichiarativa del licenziamento per effetto dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, la sospensione del processo che ha per oggetto l'indennità sostitutiva equivarrebbe alla sospensione della provvisoria esecutorietà della suddetta pronuncia; del resto, la mancata sospensione non può determinare contraddittorietà di giudicati, visto che il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c. comporta che la riforma o la cassazione della sentenza concernente l'accertamento del diritto pone nel nulla la sentenza che abbia deciso sul quantum.