(massima n. 1)
Quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialitā, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione specifica, č possibile soltanto ai sensi dell'art. 337 c.p.c., pur se la sentenza di primo grado, la cui autoritā č invocata, sia stata emessa dal giudice amministrativo, dovendosi anche in tal caso identificare il rilievo di una sentenza oggetto di impugnazione, pronunciata nell'esercizio di una specifica giurisdizione, con riguardo al bene della vita del quale si discute davanti al giudice ordinario.