(massima n. 1)
In tema di omessa pronuncia sulla specifica domanda di restituzione delle somme pagate dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, in caso di accoglimento dell'appello senza che si dia atto nel relativo provvedimento della sussistenza di tutti i presupposti per la restituzione, l'omissione non integra un mero errore materiale emendabile con l'apposito procedimento correttivo, risultando violato l'art. 112 c.p.c.; ne consegue che la sentenza va censurata con il ricorso per cassazione previsto per gli errores in procedendo dall'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.