(massima n. 1)
Con riguardo agli effetti della riforma della sentenza pretorile di reintegrazione del lavoratore licenziato, per le pretese restitutorie che sono limitate alla somma corrisposta dal datore di lavoro a titolo di risarcimento del danno valgono i principi ordinari, in base ai quali, se viene meno il fatto ingiusto costituito dal licenziamento illegittimo necessariamente viene meno anche il fatto che di esso č diretta conseguenza; invece sono irripetibili le retribuzioni riscosse o maturate fino alla sentenza d'appello dichiarativa della legittimitā del licenziamento, in riforma della pronuncia di primo grado che lo aveva ritenuto illegittimo.