(massima n. 2)
La cassazione con rinvio della sentenza di appello confermativa di quella di primo grado costituente titolo esecutivo, ove l'esecuzione abbia avuto inizio sulla base della decisione del giudice di prime cure e sia proseguita con atti successivi alla pronuncia della sentenza di appello poi cassata, determina - a norma dell'art. 336, secondo comma, c.p.c. - la caducazione soltanto di tali atti successivi, mentre restano fermi quelli pregressi, potendo riprendere l'esecuzione dall'ultimo di essi, salvo che, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., il giudice del rinvio sospenda l'esecutivitą della sentenza di primo grado, delibando le ragioni della disposta cassazione.