(massima n. 1)
La rinuncia all'appello principale comporta l'estinzione del giudizio, non essendo necessaria l'accettazione dell'appellato ove non ancora costituito, atteso che in generale la necessitą di un'accettazione da parte del convenuto, quale condizione prescritta dall'art. 306 c.p.c. per l'estinzione del processo, presuppone necessariamente l'acquisizione da parte del convenuto della qualitą di parte nel processo, sicché perde efficacia, ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., l'impugnativa incidentale tardiva successiva alla rinuncia.