(massima n. 1)
L'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia non soltanto se quella principale venga dichiarata inammissibile — come espressamente previsto dall'art. 334 c.p.c. — ma anche se essa risulti improponibile o improcedibile, ossia in ogni caso in cui esista ab origine un difetto che preclude l'esame dell'impugnazione principale, atteso che l'art. 334 cit. va interpretato nel senso che intanto persiste e trova tutela nell'ordinamento l'interesse all'impugnazione incidentale tardiva, in quanto può venire esaminata l'impugnazione principale. Il mancato esame dell'impugnazione principale non si riflette, invece, sulle impugnazioni incidentali tempestive, alle quali non è applicabile l'art. 334 c.p.c.