(massima n. 1)
La norma dell'art. 334, secondo comma, c.p.c. in base al quale, se l'impugnazione principale viene dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia trova applicazione nei soli casi di inammissibilitą dell'impugnazione in senso proprio, per mancata osservanza del termine per impugnare ovvero degli adempimenti richiesti dalla legge processuale a pena di inammissibilitą (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di secondo grado che, dichiarando l'inammissibilitą dell'appello principale in conseguenza dell'inammissibilitą della proposizione della domanda proposta dall'appellante, in quanto coperta da giudicato, aveva ugualmente esaminato il merito, ed accolto l'appello ).