(massima n. 1)
La legittimazione all'impugnazione incidentale tardiva č attribuita esclusivamente, anche quando si tratti di ricorso per cassazione, alle parti contro le quali č stata proposta l'impugnazione principale o a quelle cui debba essere esteso il contraddittorio, per essere esse litisconsorti necessarie al processo, non anche alle parti alle quali la notificazione della impugnazione sia possibile, trattandosi di cause scindibili, esclusivamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 332 c.p.c.