(massima n. 1)
Non sussiste dipendenza di cause, con conseguente inscindibilitā delle stesse, nel rapporto che lega ciascuno dei condebitori solidali all'unico creditore. Ne consegue che, proposto ricorso per cassazione da uno dei condebitori solidali, gli altri non possono giovarsi dell'impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., se č per loro giā decorso il termine di cui all'art. 325 c.p.c., ovvero il termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c.