(massima n. 1)
L'appellato il quale, costituendosi, chieda l'accoglimento del gravame per le medesime ragioni fatte valere dell'appellante, formula una impugnazione il cui interesse non sorge dall'impugnazione principale, con la conseguenza che essa non può essere proposta nel termine previsto dall'art. 334 c.p.c. per l'impugnazione incidentale tardiva.