(massima n. 1)
In tema di azione risarcitoria per fatto illecito, proposta nei confronti di due convenuti in forza di un dedotto vincolo di solidarietà, ed accolta dal primo giudice nei confronti di uno solo dei medesimi, l'appello principale del soccombente, ancorché diretto a far escludere la propria responsabilità per essere responsabile l'altro convenuto, non si riflette sul distinto e scindibile rapporto fra tale altro convenuto e l'attore, sicché il gravame incidentale di quest'ultimo, rivolto a censurare l'esclusione di quella responsabilità solidale, ha carattere autonomo, in relazione ad un interesse preesistente alla proposizione del gravame principale, e, come tale, va proposto nei termini ordinari.